I Rifiuti da Demolizioni e Scavi
C&D Waste
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Una proposta operativa per i Comuni:
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Considerazioni:
Il Decreto Legislativo n. 152/2006 riproduce la nozione comunitaria di rifiuto e lo definisce come “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A ed il cui detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi” (art. 183, comma 1, lett. a). Protagonista della norma in esame non è più lo smaltimento dei rifiuti, bensì la loro gestione ed è proprio la complessità di questa particolare fattispecie che il provvedimento va a regolamentare e disciplinare. Lo smaltimento dei rifiuti, infatti, diventa una fase – per giunta residuale – della loro gestione che, a sua volta, si articola come segue (art. 183, comma 1, lett. d):
• raccolta (definita come prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto);
• trasporto;
• recupero (le operazioni di cui all’allegato C della norma);
• smaltimento (le operazioni di cui all’allegato B della norma).
E’ individuata, inoltre, anche una gerarchia comportamentale con riguardo alle finalità della norma, costituita da: a) prevenzione della produzione dei rifiuti (art. 180) ; b) recupero dei rifiuti (art. 181); c) smaltimento dei rifiuti (art.182).
Tra i rifiuti per cui è previsto un parziale regime di esclusione dall’applicazione della norma ambientale vi sono le c.d. TERRE E ROCCE DA SCAVO: esse possono viaggiare da cantiere a cantiere o all’interno di uno stesso cantiere senza timore di configurare discariche abusive ma a patto che non siano contaminate in quantità superiore ai valori indicati dall’allegato 1, tabella 1, colonna B, al DM 471/1999 sulle bonifiche. I valori, comunque, vanno calcolati in media “sull’intera massa”, cioè sul totale del terreno che non è quello di provenienza bensì quello di destinazione (a meno che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore). Insomma, si consente la diluizione e l’unica condizione necessaria per il loro effettivo utilizzo risiede nel fatto che siano rispettati i limiti di cui al DM 471/99 sulle bonifiche.
Una prima classificazione dei rifiuti può essere fatta tra rifiuti urbani e rifiuti speciali. In questa sede interessa la fattispecie dei rifiuti speciali che, a loro volta, si dividono in speciali pericolosi e speciali non pericolosi. I rifiuti speciali pericolosi sono sempre contrassegnati dal segno grafico dell’asterisco e, a loro volta, si distinguono tra: a) rifiuti non inseriti nelle voci speculari e, quindi, sempre pericolosi in base all’origine; b) rifiuti inseriti nelle voci speculari, pericolosi in base alle concentrazioni limite di sostanze pericolose (% rispetto al peso). Tali voci speculari si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso: in tali casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono concentrazioni tali da conferire ad esso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi. Le voci speculari sono previste solo per le caratteristiche di pericolo (o frasi di rischio): H3 – H4 – H5 – H6 – H7 – H8 – H10 – H11, a cui si applicano le concentrazioni limite di sostanze pericolose riportate all’art. 2, decisione 2000/532/CE. Tale criterio di individuazione del rifiuto pericoloso delle “voci speculari” viene attuato attraverso la seguente procedura: a) individuazione della sostanza classificata pericolosa in base alle frasi di rischio delle singole sostanze presenti nel rifiuto; b) individuare la relativa classificazione di pericolosità; c) sommare tra loro le concentrazioni limite in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo; d) verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione 2000/532/CE. Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso. Per le altre tipologie di rifiuto, non inserite nelle voci speculari, la verifica della pericolosità prescinde dall’indagine analitica. La definizione dei rifiuti pericolosi sulla base dell’appartenenza ad una lista, ed a cui è associato il codice CER a 6 cifre, era ed è indubbiamente importante in quanto potenzialmente non consente che qualche tipologia di rifiuto pericoloso possa uscire dalle maglie della normativa che per essi è particolarmente stringente. Il nuovo elenco dei rifiuti, recepito con la Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 aprile 2002 ha introdotto nuovamente, nel nostro ordinamento, il metodo di classificazione del rifiuto come speciale pericoloso non solamente su base aprioristica, bensì anche in considerazione della presenza di sostanze pericolose oltre determinate percentuali. Infatti il c.d. “CER 2002” contiene più di 100 voci “codici specchio” per le quali si impone una classificazione con analisi di laboratorio per la classificazione e valutazione della pericolosità delle sostanze pericolose. Rimane, pertanto, si fondamentale la definizione del rifiuto (come speciale pericoloso o non pericoloso) in base al ciclo tecnologico che lo ha generato, ma è opportuno anche ribadire come anche il ricorso a determinazioni chimiche analitiche non possa prescindere da quella caratterizzazione analitica, che deriva dalla conoscenza del ciclo tecnologico, delle sostanze pericolose o meno utilizzate nel ciclo e che possono essere residuate nel rifiuto, di sostanze diverse che potrebbero essersi prodotte per reazione.
La modalità con cui si attribuisce un codice CER ad un rifiuto, poiché non tutte le tipologie di rifiuto sono codificate dall’elenco allegato al D.L.vo 152/06, è mutata dal 1° gennaio 2002 poiché è stata introdotta una nuova codifica dei codici C.E.R., che ha sostituito integralmente l’allegato D al vecchio D.L.vo 22/97. Il CER 2002 è articolato in 20 classi o capitoli (cosiddetto codice a due cifre). Esplicazione del procedimento di attribuzione del CER
1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.
2. Se nessuno dei codici dei capitoli citati si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13,14,15 per identificare i codice corretto.
3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 finale (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata al precedente punto 1.
L’articolo 187 della norma in esame stabilisce il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, e con l’integrazione dell’art. 1 del D.L.vo 389/97 “è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi”. La responsabilità per il corretto smaltimento del rifiuto è in capo al produttore dello stesso, responsabilità che vien meno dopo il conferimento al servizio pubblico di raccolta, ovvero a uno smaltitore o recuperatore autorizzati.
E’ importante rilevare che per l’effettuazione delle diverse attività di gestione, sono previsti due diversi tipi di regimi:
a) il regime ordinario e b) il regime semplificato.
Il regime ordinario costituisce la regola, mentre l’altra disciplina trova applicazione solo nei casi previsti dalla disciplina attuativa di gestione mediante recupero dei rifiuti e nei casi espressamente previsti di autosmaltimento. Lo smaltimento di rifiuti può essere svolto solo se l’impianto è stato autorizzato dalla Regione (In Emilia Romagna dalla Provincia in base a specifica Legge Regionale) ai sensi degli artt. 208 e segg. D.L.vo 152/06; se l’esercizio delle operazioni è stato anch’esso previamente autorizzato dalla Regione (art. 210) e se l’impresa sia iscritta all’Albo nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento (art. 212). Nelle operazioni di smaltimento rientrano, tra le altre, il deposito sul suolo e nel suolo (discarica) e l’incenerimento. Il Recupero dei rifiuti può essere svolto in regime c.d. semplificato (che non richiede alcuna autorizzazione), decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia, ove si tratti di rifiuti rientranti per tipi e quantità nella previsione degli artt. 214 e segg., e cioè rientranti nella previsione del D.M. 5/2/1998 (innovato dal DM 186/2006) per rifiuti non pericolosi; nella previsione del DM 12/06/2002 nr. 161 per rifiuti pericolosi.
L’allegato B alla norma citata contiene le quindici operazioni di smaltimento dei rifiuti individuate ed autorizzabili dalle autorità amministrative, che vanno da D1 a D15; l’allegato C, invece, contiene le 13 operazioni di recupero dei rifiuti autorizzabili, che vanno da R1 a R13. Per quanto riguarda le discariche, non sono ivi ammessi i rifiuti allo stato liquido ed altre tipologie di rifiuto previste dal D.L.vo 36/2003.
Lo stoccaggio dei rifiuti viene definito dall’art. 183, comma 1, lett. l) come “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B (per i rifiuti avviati ad una delle operazioni di smaltimento), nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato C (per i rifiuti avviati ad una delle operazioni di recupero)”. Esso consiste, pertanto, in un accumulo di rifiuti finalizzato a successive operazioni di smaltimento o recupero.
La definizione di rifiuto, l’attribuzione del CER adeguato, la pericolosità o la non pericolosità dello stesso sono, quindi, momenti fondamentali per la vita del rifiuto: sono momenti iniziali che pregiudicano l’iter di smaltimento o di recupero dello stesso ed è a partire da questi che si innesca l’attività illecita. Una delle condotte illecite più frequenti è quella di modificare la natura reale dei rifiuti, mescolandoli tra loro ottenendo un unico rifiuto da avviare illecitamente ad operazioni di recupero in procedure semplificate. In molti casi, a fronte di differenti e molteplici codici CER in ingresso, nei vari siti di trattamento e stoccaggio rifiuti, in uscita vi è un numero notevolmente inferiore di codici che, nei vari mesi, sono sempre gli stessi e che consentono di indirizzare i rifiuti miscelati verso gli impianti in procedure semplificate. In questo modo i soggetti che realizzano queste operazioni alterano la rintracciabilità del rifiuto, realizzando con un’unica operazione un doppio guadagno. Il primo, quello lecito, scatta al momento di ricevere il rifiuto, quando il produttore paga affinché venga effettuata la successiva operazione di smaltimento. Il secondo, quello illecito, avviene quando il trafficante assume i panni del produttore, avviando lo stesso rifiuto ad operazioni di recupero in procedure semplificate. Questa volta è lui a pagare, ma per il recupero e non per lo smaltimento, con una notevole riduzione dei costi. In questa fase viene anche evasa la ECOTASSA, il tributo regionale previsto per i rifiuti destinati in discarica.