Il Trasporto dei rifiuti
D.lgs 04/06: clicca qui
Normativa:
Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti DM Ambiente 22/10/2008: clicca qui
DM 145/98 relativo al FIR
DM 18/10/2005 sul trasporto delle materie radioattive e fissili: clicca qui
Decisione EU per individuazione imballaggi rifiuti: clicca qui
Regolamento raccolta e trasporto rifiuti in Comunità Gran Paradiso: clicca qui
Albo Gestori:
Il Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori ambientali ha provveduto, con Circolare del 2 ottobre scorso, ad aggiornare ed uniformare il testo della prescrizione relativa agli imballaggi e alle etichettature contenuta negli schemi dei provvedimenti d'iscrizione all'Albo per il trasporto dei rifiuti, tenendo conto della normativa sul trasporto delle merci pericolose. Si riporta di seguito il testo della prescrizione che sostituisce quello attuale: "L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla
disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3.
La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose".
IL FIR:
L'utilizzo obbligatorio del Formulario di identificazione dei rifiuti, insieme a quello del Registro di carico e scarico, è previsto dalla normativa ambientale. Sul Registro vanno annotati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti; il Formulario invece è il documento che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti.
Esso riguarda tutte le imprese che trasportano o detengono i rifiuti trasportati, con l’eccezione:
- dei trasporti di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) che non eccedano i 30 kg/giorno o i 30 litri/giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi;
- dei trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.
I Formulari da utilizzare devono essere esclusivamente quelli stampati da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze.
Prima del suo utilizzo, il Formulario va numerato e vidimato di norma dalla Camera di commercio della provincia in cui ha sede legale l’impresa. E' ammesso, entro certi limiti, l'utilizzo dei Formulari vidimati in precedenza dall’Agenzia delle Entrate. La vidimazione è solitamente gratuita, salvo eccezioni.
Il Formulario - accompagnato da un apposito modulo - va presentato:
- numerato progressivamente con l'adozione di numeri di serie;
- con la denominazione del produttore, del detentore o del trasportatore.
La denominazione va riportata sia per i Formulari rilegati che per quelli singoli o su modulo continuo.
Il Formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del Formulario deve rimanere presso il detentore; le altre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (soggetto autorizzato al recupero o smaltimento), sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore. Quest’ultimo è tenuto a trasmetterne una al detentore, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore stesso.
Tutte le copie del Formulario di identificazione dei rifiuti devono essere conservate per cinque anni.