Bonifiche-Geologia-Rifiuti - Dott.Geol. Raffaele Rizzo - Environmental Geochemist
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AMIANTO
 
 
 
  
Attrezzature minime cat. 9 e 10: Delibera Albo
 
 
DM 05/02/04: (garanzie finanziarie bonifica amianto)
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Pubblicazioni sull'amianto: clicca qui 
 
Linee guida per la microraccolta: clicca qui
 
Per i dettagli e gli approfondimenti si rimanda al sito
assoamianto da cui è tratta parte della documentazione qui prodotta.
                                         Utility:  Stop amianto
EPA asbestos: clicca qui
 
Per la normativa nazionale: clicca qui
 
PARTE I: piano di lavoro tipo
PARTE II: Adempimenti dei Produttori / Detentori di Rifiuti Contenenti Amianto
PARTE III: Tipologia di interventi
PARTE IV: L' amianto
PARTE V: I rifiuti di amianto
 
 
Geological report (asbestos):
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Valutazione stato conservazione delle coperture in cemento amianto: clicca qui
 
Procedure semplificate bonifica amianto:  clicca qui
 
PARTE I: piano di lavoro tipo
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE
..............................................................
Via.............n............................................
 
 
PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI LASTRE DI COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO
(art. 34 D.Lgs. n. 277/91)
 
 
Impresa esecutrice dei lavori di rimozione e smaltimento delle lastre di copertura in cemento amianto nonché (eventuale) dei lavori di rifacimento della copertura:
Con sede in...................Via...................n.........
Titolare:.................................nato a....................il.................e residente a.......................Via...........................
In possesso di:
Abilitazione professionale alla gestione delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica amianto (ex art. 10 – D.P.R. 8/8/1994) (rilasciata dall'ASL – Provincia di.............)
Tel............................Fax..................................Tel. Cell...........................
Consulente dell’Impresa:(eventuale).....................................................
Con sede.............................Via........................n..........
Iscrittto all’Albo..............................................della Provincia di.................al n............
In possesso di:
Abilitazione professionale alla gestione delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica amianto (ex art. 10 – D.P.R. 8/8/1994 (rilasciata dall'ASL – Provincia di............)
Abilitazione in qualità di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (ex art. 10 D. Lgs. N. 494/96) (rilasciata da.............)(eventuale)
Tel............................Fax..................................Tel. Cell...........................
Dati fabbricato oggetto dell’intervento:
Tipologia:....................
Proprietario dell’immobile:......................................
La costruzione è sita nel Comune di:......................in Via..........................n..........
Superficie da rimuovere:...........................mq
Stato di conservazione delle lastre:.......................
Epoca di installazione delle lastre:..........................
Altezza dell’edificio: ...................m.
Tipologia del solaio di calpestio del sottotetto:..............................
Personale preposto alla rimozione:
Nome         Luogo e data di nascita   residenza  Mansione          
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Incapsulante:
L’incapsulante utilizzato per trattare la superficie al fine di evitare la dispersione delle fibre è:.............................................
Maschera protettiva:
Modello di mascherina protettiva utilizzata: ad alta efficienza, del tipo FF – P3.
Trasportatore:
Il trasporto dell lastre sarà effettuato dalla Ditta..................................., con sede a...................in Via.....................n......., iscritta all’albo nazionale Imprese Esercenti servizi di Smaltimento di rifiuti – Sezione Regionale..............– presso la C.C.I.A.A. di................al n............
Discarica:
La discarica presso la quale verrà conferito il materiale è gestita da............., con sede a..........., Via ...................n.......
La discarica è sita in Comune di....................... – Località......................
Autorizzazione.....................n.......................del................con scadenza..................
Modalità di esecuzione dei lavori di rimozione:
La superficie delle lastre in cemento amianto sarà trattata con prodotti incapsulanti, mediante l’utilizzo di una pompa manuale a bassa pressione, allo scopo di creare maggiori condizioni di sicurezza per gli addetti alla rimozione, prevenendo così il rilascio delle fibre.
La liberazione delle lastre da viti o chiodi di fissaggio sarà effettuata mediante l’uso di attrezzi manuali (chiavi o pinze), evitando la rottura del materiale, per quanto tecnicamente possibile.
Le lastre rimosse verranno calate a terra, secondo la convenienza di manovra, o mediante elevatore elettrico, da terra a tetto, oppure con l’ausilio di gru istallata su autocarro.
Le lastre rimosse saranno sistemate su bancali e inglobate in teli di polietilene sigillati con nastro adesivo.
Su ogni bancale verranno apposti n. 2 cartelli con la lettera "a" di attenzione amianto.
La copertura preesistente verrà rimossa (eventuale) in fasi successive nel senso che, giornalmente, ciascuna superficie oggetto di rimozione verrà subito ricoperta mediante l’installazione del previsto manto sotto tegole, in.........., evitando così l’esposizione alle intemperie.
I frammenti di lastre in cemento-amianto, eventualmente presenti, verranno raccolti in sacchi di polietilene e smaltiti unitamente alle lastre.
Per l’aspirazione di eventuali polveri di cemento-amianto, conseguenti alle operazioni di rimozione, sarà presente in cantiere un aspiratore dotato di filtro assoluto in uscita.
Le operazioni di cui sopra saranno condotte con idonei Dispositivi di Protezione Individuale.
Al termine del turno di lavoro gli operai si puliranno scrupolosamente le mani e le parti eventualmente esposte.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 277/91, i lavoratori dipendenti sono stati informati circa:
  • i rischi per la salute derivanti dall’esposizione all’amianto;
  • le norme igieniche da osservare (divieto di fumare, ecc.);
  • l’uso corretto dei mezzi di protezione individuale;
  • le procedure di lavoro e le precauzioni per ridurre al minimo l’esposizione.
Saranno realizzate, a cura dell’Impresa incaricata della preparazione del cantiere................con sede in.................Via..........n.........Tel....................Fax......................, idonee opere provvisionali per la protezione dal rischio di caduta consistenti in ponteggi lungo il perimetro della gronda, e inoltre saranno adottati, a cura della sottoscritta Impresa, opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili le coperture (realizzazione di camminamenti con tavole di legno).
I lavori inizieranno solo dopo l’acquisizione dell’autorizzazione da parte di Codesta ASL.
Adempimenti successivi:
Sarà inoltrata copia dell’avvenuto smaltimento presso discarica autorizzata.
Sarà indicato, per ogni lavoratore che ha operato nella rimozione delle coperture, il tempo trascorso per compiere detta lavorazione (precisando solo il tempo occorso per trattare con incapsulanti e togliere la copertura, cioè quello di possibile esposizione alle fibre di amianto).
Data inizio lavori:
sarà comunicata via fax.
Elenco allegati:
n.....copie di certificati di idoneità specifica alla mansione rilasciati dal Medico competente relative a n.....lavoratori;
n.....attestati di partecipazione / frequenza a corso per operatori, di durata pari a trenta ore, (ex art. 10 – D. P.R. 8/8/1994) rilasciati dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di...........;
n. ..attestati di Abilitazione professionale aòlla gestione delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto (, (ex art. 10 – D. P.R. 8/8/1994) rilasciati dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di..........;
scheda tecnica dell’incapsulante;
copia dell’autorizzazione regionale al trasporto delle lastre;
copia dell’autorizzazione regionale della discarica;
scheda dei facciali filtranti;
n..........foto.
 
Data:.......................
 
                                                             Il Consulente dell’Impresa
..............................................                
 
Il Titolare dell’Impresa
..............................................
 
 
 
 
 
   
                                         PARTE II:
Adempimenti dei Produttori / Detentori di Rifiuti Contenenti Amianto .
 
 RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389: modifiche introdotte al D. Lgs. n. 22 del 5/2/97.
2. PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA CORRETTA GESTIONE:
- I produttori/detentori di rifiuti contenenti amianto (es. lastre di eternit,apparecchiature contenenti amianto in fibre ecc.), devono applicare per la gestione e le relative operazioni di eliminazione, le seguenti procedure:
a) Individuazione del rifiuto tramite opportuna classificazione dello stesso, assegnando il codice europeo corrispondente - consultare l’All. A al D. LGS. 5/2/97, n. 22 -; successivamente stabilirne la sua pericolosità o meno consultando l’All. D del Decreto sopra citato.
b) Compilazione dei Registri di carico e scarico => acquistare il registro di carico e scarico rifiuti presso qualsiasi rivenditore di materiale per ufficio. Il registro deve essere vidimato presso qualsiasi Ufficio del Registro di appartenenza.
I movimenti dei rifiuti prodotti devono essere annotati sul registro di carico e scarico con le seguente frequenza:
"per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;" (art.12, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.22/97 e succ. mod.).
I registri devono essere reperibili, in caso di controllo, presso ogni impianto di produzione.
Una volta terminati, devono essere conservati in azienda per almeno 5 anni dall’ultima data di registrazione.
c) Dotazione del Formulario di identificazione => per lo smaltimento dei rifiuti in parola, deve essere predisposto un apposito documento che deve accompagnare il trasporto del rifiuto.
Tale documento si acquista presso qualsiasi rivenditore di materiale per ufficio e deve essere vidimato presso la CCIAA di appartenenza oppure presso l’Ufficio del Registro.
N.B.: la vidimazione dei formulari è gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria (art. 15, comma 5bis, del D. Lgs. in parola).
Il formulario deve contenere i seguenti dati:
* nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
* origine, tipologia e quantità del rifiuto;
* impianto di destinazione;
* data e percorso dell’instradamento;
* nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario è composto di 4 copie di cui la prima e la quarta copia, a smaltimento ultimato, rimangono al produttore/detentore.
Le copie dei formulari (quali parti integranti del registro di carico e scarico rifiuti) devono essere conservate per 5 anni.
d) Effettuazione del Deposito temporaneo => "... è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti" (art. 6 del del D. Lgs. in parola).
Chi stocca provvisoriamente, nel proprio insediamento produttivodei rifiuti speciali, deve attenersi a quanto prescritto nell’art. 6 commi 1,2,3,4 e 5 del D. Lgs. n. 22/97:
Il deposito temporaneo deve essere fatto per omogeneità tra i rifiuti e, per i rifiuti pericolosi, devono essere rispettate le norme sulla etichettatura dei rifiuti pericolosi.
e) Redazione del Piano di Lavoro => prima dell’effettuazione della rimozione e smaltimento di tali rifiuti contenenti amianto, è però necessario predisporre un piano di lavoro che dovrà essere presentato all’ASL di competenza per informarla circa le modalità di rimozione nonché di
smaltimento dei rifiuti a base di amianto.
Ottenuto il nullaosta dell’ASL per l’esecuzione dei lavori, sarà possibile procedere come descritto nei punti a), b), c), d).
f) Etichettatura del rifiuto => Il rifiuto, debitamente imballato, deve essere etichettato con un adesivo indicante la lettera "a" in bianco su sfondo nero con le indicazioni "ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO" e, nella parte inferiore dell’etichetta (scritta in
bianco e/o nero su fondo rosso) si devono indicare le informazioni utili per identificare i possibili pericoli nonché le istruzioni di sicurezza.
g) Smaltimento => lo smaltimento deve essere affidato a ditte del settore debitamente autorizzate:
ATTIVITA’ DI TRASPORTO >> tramite trasportatore con relativa iscrizione all’Albo smaltitori presso la sezione Regionale
dell’Albo presente in tutte le CCIAA di ogni capoluogo di Regione.
ATTIVITA’ DI SMALTIMENTO >> tramite smaltitore con relativa autorizzazione regionale.
N.B.: Le autorizzazioni si ritengono valide una volta che la garanzia finanziaria assicurativa e/o bancaria è stata corrisposta.
h) Effettuazione Denuncie annuali => I rifiuti contenenti amianto, sono soggetti a due diverse denunce:
* Scadenza 28/2 di ogni anno: vengono denunciati alla Regione le quantità in Kg./Mc. di materiale contenente amianto che sono state movimentate, in che modo e chi è stato coinvolto nelle operazioni di smantellamento e smaltimento.
* Scadenza 30/4 di ogni anno: vengono denunciate alla CCIAA di appartenenza, le quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti e smaltiti nell’arco dell’anno precedente
- D.P.C.M. 21/3/97 - (Modello Unico di Dichiarazione).
Per l’assolvimento di tali obblighi è necessario utilizzare apposita modulistica.
3. SISTEMA SANZIONATORIO:
- L’art. 52 del D. Lgs. n. 22/97 e succ. mod. riporta le sanzioni relative alla alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari:
per errori formali sono previste sanzioni dai 5 ai 30 milioni di lire per quanto riguarda la comunicazione annuale; per mancanza o incompleta tenuta dei registri si applicano sanzioni pecuniarie da 5 a 30 milioni di lire se si riferisce a rifiuti non pericolosi; da 30 a 180 milioni di lire se si riferisce a rifiuti pericolosi.
In certi casi, il D. Lgs. n. 22/97 e succ. mod., prevede delle riduzioni delle sanzioni.
 
PARTE III: Tipologia di interventi
 
 
  • Rimozione: elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e produce notevoli quantitativi di rifiuti speciali che devono essere correttamente smaltiti. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.
 
  • Incapsulamento: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti. Il rischio per i lavoratori addetti è generalmente minore rispetto alla rimozione. E' il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente e' rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e della conseguente necessita' di mantenere un programma di controllo e manutenzione.
 
  • Confinamento: installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni. Rispetto agli altri due interventi presenta un costo più contenuto.
 
La certificazione della restituibiltà di ambienti bonificati
 
Al termine dei lavori di bonifica, dovranno essere eseguite le operazioni di certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati. Tali operazioni, da eseguirsi a spese del committente, dovranno essere eseguite da funzionari della ASL competente al fine di assicurare che le aree interessate possano essere rioccupate con sicurezza.
In genere si distinguono tre fasi di analisi delle fibre d'amianto:
  • prima dell’intervento di bonifica, per valutare lo stato dei materiali;
  • nel corso dell’intervento, per accertare il contenuto di fibre di amianto aerodisperse  ai fini della salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente circostante;
  • alla fine dei lavori, per valutare la restituibilità del sito bonificato.
 
 
 
PARTE IV: L' amianto
 
 
In greco la parola Amianto significa immacolato e incorruttibile e Asbesto, che di fatto è equiparato ad amianto, significa perpetuo e inestinguibile.
L'amianto, chiamato perciò anche indifferentemente asbesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.
E' presente in natura in diverse parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto.
Per la normativa italiana sotto il nome di amianto sono compresi 6 composti distinti in due grandi gruppi: anfiboli e serpentino, e precisamente:
  • gli ANFIBOLI (silicati di calcio e magnesio), i quali comprendono:  la Crocidolite (amianto blu - Na2(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 - dal greco: fiocco di lana - Varietà fibrosa del minerale riebeckite - n. CAS 12001-78-4);l'Amosite(amianto bruno - (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 - Acronimo di "Asbestos Mines Of South Africa" - Nome commerciale dei minerali grunerite e cummingtonite - n. CAS 12172-73-5);l'Antofillite ((Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 - dal greco: garofano - n. CAS 77536-67-5);l'Actinolite ( Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 - dal greco: pietra raggiata - n. CAS 77536-66-4); la Tremolite (Ca2Mg5Si8O22(OH)2 - dal nome della Val Tremola in Svizzera - n. CAS 77536-68-6). 
  • il SERPENTINO (silicati di magnesio), il quale comprende: il Crisotilo (amianto bianco - Mg3Si2O5(OH)4  -dal greco: fibra d'oro - n. CAS 12001-29-5).
Le fibre di amianto sono molto addensate ed estremamente sottili. Infatti se in un centimetro lineare è possibile   disporre affiancati 250 capelli, oppure 500 fibre di lana, oppure 1.300 fibre
 di nylon è anche possibile disporre ben 335.000 fibre di amianto.
La struttura fibrosa conferisce all'amianto sia una notevole resistenza meccanica sia un'alta flessibilità.
L'amianto resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura (termica e meccanica).
E' facilmente filabile e può essere tessuto.
E' dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti oltrechè termoisolanti.
Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC).
Perciò l'amianto è un minerale praticamente indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all'attacco degli acidi, flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone capacità assorbenti, facilmente friabile.
Le caratteristiche proprie del materiale e il costo contenuto ne hanno favorito un ampio utilizzo industriale. Generalmente è stato utilizzato insieme con altri materiali in diverse percentuali, al fine di sfruttare al meglio le sue caratteristiche.
Pertanto per anni è stato considerato un materiale estremamente versatile a basso costo, con estese e svariate applicazioni industriali, edilizie e in prodotti di consumo.
In tali prodotti, manufatti e applicazioni, le fibre possono essere libere o debolmente legate: si parla in questi casi di amianto in matrice friabile, oppure possono essere fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il cemento-amianto o il vinil-amianto): si parla in questo caso di amianto in matrice compatta.
Se, come visto, la consistenza fibrosa dell'amianto è alla base delle sue ottime proprietà tecnologiche, essa conferisce al materiale anche, purtroppo, delle proprietà di rischio essendo essa stessa causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio.
La pericolosità consiste, infatti, nella capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili e inoltre nella estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere.
 
Non sempre l'amianto, però, è pericoloso. Lo è certamente quando si trova nelle condizioni di disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua piovana.
Per questa ragione l'amianto in matrice friabile, il quale  può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale, è considerato più pericoloso dell'amianto in matrice compatta che per sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre.
 
 
PARTE V:I rifiuti di amianto
 
In esito all’entrata in vigore in tutta l’Unione europea del CER 2002 di cui alla decisione 2000/532/Ce e successive modifiche, i contenenti amianto (RCA) risultano così classificati:
061304* (pericoloso) rifiuti della lavorazione dell’amianto
101309* (pericoloso) rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
101310 (non pericoloso) rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 101309
160212* (pericoloso) apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre
160214 (non pericoloso) apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
170601* (pericoloso) materiali isolanti contenenti amianto (decisione 2001/573/ce)
170604 (non pericoloso) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170605* (pericoloso) materiali da costruzione contenenti amianto
Nell’ambito del cennato CER, sui rifiuti contenenti amianto si hanno le seguenti “voci speculari” (o “voci specchio”):
101309* e 101310
160212* e 160214
170601* e 170604
In questi tre casi, la classificazione del RCA dove essere effettuata tramite l’accertamento della presenza di amianto in concentrazione maggiore dello 0,1%.
L’accertamento analitico deve fare riferimento alla presenza di amianto e non alla presenza di amianto in fibra libera; pertanto, il metodo da adottare deve prevedere la ricerca dell’amianto totale e non unicamente delle fibre libere.
Le voci 061304 e 170605, invece, sono da considerarsi sempre pericolose, indipendentemente dalla concentrazione dell’amianto presente.
I rifiuti contenenti amianto debbono essere smaltiti in discarica, in attesa dei disciplinari tecnici emanati dalla Commissione Nazionale Amianto ex lege 257/ 1992, i quali dovranno fissare i relativi criteri per il trattamento.
Tali rifiuti, fino al 16 luglio 2005, possono essere accettati nelle varie tipologie di discariche sia secondo i vecchi criteri di cui alla Deliberazione 27 luglio 1984, sia secondo quelli nuovi di cui al Dlgs 36/2003 e Dm 13 marzo 2003 sulle discariche.
Quanto precede significa che in base ai criteri contenuti nella Deliberazione 27 luglio 1984:
• gli RCA in forma legata (cemento-amianto, materiali plastici con inglobato l’amianto, ecc.) possono essere smaltiti in discariche di 2/A per rifiuti inerti;
• gli RCA in fibra libera (amianto non trattato/legato in matrice cementizia oppure plastica, ecc.) possono essere smaltiti in discariche 2/B fino a 10.000 mg/kg fibre libere e in discariche 2/C oltre 10.000 mg/kg fibre libere.
Invece, ai sensi della nuova disciplina sulle discariche di cui sopra, i nuovi criteri di accettabilità degli RCA si possono così schematizzare:
• in funzione della classificazione dei RCA in pericolosi o non pericolosi andranno in discarica rispettivamente per rifiuti pericolosi o per rifiuti non pericolosi, ma sempre in celle dedicate, sia all’interno di discariche che ricevono anche altri rifiuti, sia in discariche dedicate solo ai rifiuti contenenti amianto;
• i rifiuti contenenti amianto (ancorché classificati pericolosi) possono essere smaltiti in discariche per non pericolosi, sempre però in celle dedicate, se il RCA:
a) è costituito unicamente dal rifiuto identificato dal codice CER 170605 (cemento amianto da demolizione e costruzione) senza trattamento e senza alcuna analisi;
b) è sottoposto a trattamento termico che modifichi la struttura cristallina dell’amianto, anche in questo caso senza alcuna analisi;
c) è sottoposto a trattamento di “stabilizzazione - solidificazione in matrici stabili e non reattive” e di “incapsulamento”, rispettano i criteri della Tab. 1.2 del Dm 13 marzo 2003.
In quest’ultimo caso andranno sottoposti, quindi, ad analisi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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