Albo Gestori Rifiuti
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Decreto Ministeriale n. 167 del 03/06/2004 relativo alle modifiche per l'Albo Gestori: clicca qui
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti raccolti in modo differenziato: clicca qui
Procedimenti disciplinari e sanzioni
Di seguito sono descritte:
1- le novità relative all'iscrizione,
2- i soggetti obbligati all'iscrizione,
3- le categorie di iscrizione.
1- NOVITA'
Centri di raccolta: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Il d. lgs 16 gennaio 2008, n. 4 che modifica il c.d. “testo unico ambientale” (d. lgs 152/2006) contiene la definizione di “centro di raccolta” (articolo 183, comma 1, lettera cc). Si tratta di “un’area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.”
Con il Decreto Ministeriale dell'8 aprile 2008 si è data attuazione alla nuova definizione legislativa ed è con la Delibera del Comitato Nazionale n.2 del 29 luglio 2008 che l’Albo Nazionale Gestori Ambientali adempie alle adempie alla previsione contenuta nel decreto ministeriale citato, in particolare ai commi 4 e 5 dell’art. 2. Ad oggi la gestione dei centri di raccolta costituisce una della fasi dell’attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.
Oltre alla dotazione minima di personale e alla capacità finanziaria definita con la delibera richiamata in premessa, le imprese dovranno soddisfare i requisiti già fissati per la categoria 1 relativi al responsabile tecnico e alla garanzia finanziaria.
Ai fini dell’iscrizione l’impresa deve presentare una domanda alla competente Sezione regionale o provinciale utilizzando il modello predisposto dal Comitato Nazionale, che deve pervenire firmata dal legale rappresentante e completa di tutta la documentazione prescritta.
Iscrizione per il trasporto dei propri rifiuti, nuova procedura dal 13 febbraio 2008
La disciplina dell’iscrizione all’Albo per l’attività di trasporto dei propri rifiuti autoprodotti ha subito una profonda revisione ad opera del D.lgs. 4/2008 che ha integralmente riscritto il comma 8 dell’articolo 212 del D.lgs. 152/2006. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno che si iscrivono all’Albo, a partire dal 13 febbraio 2008 dovranno utilizzare il modello di domanda di iscrizione approvato con delibera del Comitato n. 1 del 03 marzo 2008. imprese sono tenute a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione o la richiesta di cancellazione, utilizzando l`apposito modello di domanda di variazione. I diritti di segreteria per queste domande ammontano a 10,00 euro
Impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata: la competenza torna alle Province Dal 13 febbraio 2008, con l’entrata in vigore del d. lgs 4/2008 (di modifica del d. lgs 152/2006) la competenza a ricevere la comunicazione di inizio attività inerenti le operazioni di recupero dei rifiuti, è della Provincia che torna ad essere (lo era già sotto la vigenza del d. lgs 22/97) l’ente competente per questo tipo di iscrizioni.
2- Soggetti Obbligati all'iscrizione
Le imprese che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all`Albo vengono così individuate dall`articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):
- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
- imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi
- imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti
Differenti procedure di iscrizione sono previste per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi (articolo 212, comma 8). Il D.Lgs n.4/2008 ha introdotto nell’articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs n.152/06 la definizione di “centri di raccolta”.
Il D.M. Ambiente 8 aprile 2008 ha disciplinato in via generale tali centri di raccolta definendone le caratteristiche, la struttura e le modalità gestionali.
E` con la delibera n. 2 del 29 luglio 2008 del Comitato dell`Albo, invece, che sono stati precisati i criteri e i requisiti per lo svolgimento dell`attività di gestione di tali centri.
L`esercizio di tali attività di gestione diventa una della fasi dell`attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ed è necessario iscriversi all’Albo nella categoria 1
3- Categorie e altre tipologie di iscrizione
categoria 1. imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati.
categoria 2 raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs 05.02.1997 n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo.
categoria 3 raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs 22/97, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo.
categoria 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.
categoria 5 raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.categoria 6 gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D. Lgs 22/97.
La categoria 6 risulta così suddivisa:
- categoria 6A(gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato);- categoria 6B(gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi);- categoria 6C(gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti);- categoria 6D(gestione di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati);- categoria 6E(gestione di impianti di discarica per inerti);- categoria 6F(gestioni di impianti di discarica per rifiuti speciali);- categoria 6G(gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi);- categoria 6H(gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi).
categoria 7 gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D. Lgs 22/97 (categoria non operativa in quanto non ancora emanato il Decreto relativo alla definizione delle garanzie finanziarie).
categoria 8 intermediazione e commercio di rifiuti(categoria non operativa in quanto non ancora emanato il Decreto relativo alla definizione delle garanzie finanziarie).
La categoria 8 risulta così suddivisa:
- categoria 8A(intermediazione di rifiuti senza detenzione);- categoria 8B(commercio di rifiuti con detenzione).
categoria 9 bonifica di siti.
categoria 10 bonifica di siti e beni contenenti amianto.
La categoria 10 risulta così suddivisa:
- categoria 10A(cemento amianto);- categoria 10B(matrici friabili).
-Trasporto rifiuti in condizioni particolari:
Trasporto in conto proprio: trasporto propri rifiuti :le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 chilogrammi al giorno o 30 litri al giorno.
Non più tenuti all'iscrizione all'Albo a seguito della pubblicazione del D.Lgs n.4/2008:
a-Attività di recupero:le imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti mediante procedura semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.L.vo 22/97, sostituiti dagli artt. 214 e 216 del D.L.vo 152/06. La competenza è passata alle Province a cui va rivolta la comunicazione di inizio attività.
b- Attività di autosmaltimento:attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi effettuata nel luogo di produzione degli stessi (art. 215 D.Lgs 152/06). Procedura non ancora attiva ed Ente da individuare.
Sono soppresse, inoltre, le categorie di iscrizione previste dall'art. 212 del D.Lgs 152/2006 per il sopravvenuto D.Lgs n. 4/2008
INOLTRE:
A) Non sono tenute all'iscrizione all'Albo le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
B) Non sono tenute all'iscrizione all'Albo le imprese che gestiscono impianti di cui alla categoria 6 di propria titolarità.
Per le informazioni di dettaglio: